I cittadini nel richiedere qualsiasi certificato devono obbligatoriamente indicare l’uso al quale lo stesso è destinato, al fine di evitare evasione dall’imposta di bollo di cui sarebbe responsabile, oltre l’interessato, anche l’impiegato o il funzionario addetto al pubblico servizio, in qualità di pubblico ufficiale.
Non è rimesso in alcun modo alla discrezionalità degli operatori anagrafici di decidere in merito all’assolvimento o meno dell’imposta di bollo; il cittadino, all’atto della richiesta, è tenuto ad indicare l’uso a cui il certificato è destinato, consentendo così l’applicazione della normativa vigente in materia di applicazione o meno dell’imposta.E’ interesse dell’ufficiale d’anagrafe che predispone il documento di indicare con precisione l’uso cui è destinato o la norma esentativa: si rammenta infatti che, nel caso di evasione dall’imposta, la responsabilità fra chi emette il certificato e chi lo riceve è solidale (art.22 D.P.R.642/72).
Si precisa comunque che qualsiasi atto rilasciato da organi comunali, come nel caso di specie il rilascio di notizie anagrafiche, rientra nella sfera applicativa dell’art.6 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e quindi soggetto, sin dall’origine, al tributo di bollo, sempreché non ricorrano le condizioni esentative indicate nella tabella allegato B annessa al citato decreto presidenziale o in leggi speciali.
Sugli atti e documenti soggetti al tributo in parola sin dall’origine da parte dell’organo che li rilascia, non è data ai contribuenti la facoltà di applicare marche da bollo successivamente all’emissione degli atti e documenti stessi.
Per quanto concerne lo stato civile, nelle note all’art.4 della Tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992, è espressamente prevista l’esenzione dall’imposta per certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive.
I certificati anagrafici di cittadinanza desunti da fonti che non sono a disposizione dell’Ufficiale dello Stato Civile (registri anagrafici, liste elettorali politiche, liste di giurati, liste di leva) non possono godere dell’esenzione dal tributo di bollo, beneficio che spetta esclusivamente a quei certificati che non contengono altre attestazioni che quelle risultanti dai registri di cittadinanza.