L’Ufficio elettorale ha la funzione di gestire l’archivio elettorale, ovvero provvede a tenere costantemente aggiornate le liste elettorali provvedendo alla cancellazione degli elettori che hanno perso il diritto di voto, i deceduti e gli emigrati ed iscrivendo gli immigrati, i diciottenni e coloro che hanno riacquistato il diritto di voto.
Si occupa inoltre della tenuta degli Albi dei Presidenti di seggio, degli scrutatori, dei Giudici Popolari.
Albo degli scrutatori
La legge 8 marzo 1989 n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53 e dalla legge n. 120/1999, dispone che in ogni comune della Repubblica sia tenuto un unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicate dalla legge stessa.
L’inclusione nell’albo di cui sopra è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici.
Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere all’albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti prescritti li inserisce nell’albo.
In occasione di consultazioni elettorali, la Commissione elettorale, in pubblica adunanza, procede:
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all’unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
Il sindaco, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l’avvenuta nomina.
L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.
Tessera elettorale
La Tessera Elettorale é un documento gratuito e permanente, che deve essere conservato con cura, valido per ogni elezione o referendum.
La tessera elettorale, inoltre, è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio in occasione delle votazioni.
La tessera elettorale viene rilasciata dal Comune di appartenenza e consegnata al domicilio dell’elettore; in caso di mancato recapito o smarrimento l’elettore deve richiederne un duplicato presso l’Ufficio Elettorale, in caso di furto deve presentare anche una copia della denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
La tessera è valida fino all’esaurimento degli spazi per i timbri; in caso di trasferimento in altro Comune, la tessera deve essere consegnata al nuovo Comune di residenza, che provvede a sostituirla con una nuova.
In caso invece di variazione dei dati riportati, gli aggiornamenti vengono inviati per posta all’elettore, su un’etichetta adesiva da apporre sulla tessera.
La tessera elettorale è il documento che permette (unitamente ad un documento d’identità valido) l’esercizio del diritto di voto. Contiene i dati anagrafici dell’elettore, l’indicazione della sezione elettorale di appartenenza e della sede di votazione, nonché il collegio elettorale. Vi sono inoltre 18 spazi, destinati all’apposizione del timbro di avvenuta votazione da parte del Presidente di seggio.