Le norme sulla cittadinanza sono disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 12 ottobre 1993, n. 572.
Per sinteticità, si riportano di seguito i casi più ricorrenti per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri:
art. 5 legge n. 91/1992
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio (in caso di residenza all’estero), se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
art. 9 legge n. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno:
a) omissis
b) omissis
c) omissis
d) al cittadino di uno stato membro della Comunità europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) omissis
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La pratica va trasmessa alla Prefettura competente per territorio.